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Cittadinanza via materna e discriminazione

Italian Heritage Forums: Region Sicily

Posted by Horacio Guillen on July 10, 2005 at 12:25:28:

Cittadinanza via materna e discriminazione

Dr. Horacio Guillén/Profesor de derecho civil en la Universidad del Museo Social Argentino de Buenos Aires
horacioguillen@fibertel.com.ar
www.estudio-guillen.com.ar

Non ostante che le Sezione Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate nel senzo che: “E’ principio interpretativo ormai acquisito che, nel dubbio, il Giudice deve interpretar la legge ordinaria de modo conforme alla Costituzione, privilegiando la lettura de la norma costituzionalmente compatibile tra quelle alternative astrattamente praticabili” (cfr. Cassazione, 5 maggio 1995 n. 4906), il Supremo Tribunale in sede di nomofilachia continua ad accordare al principio d’irretroattività dell’art. 136 della Costituzione, maggiore importanza che ai diritti stabiliti negli art. 3 e 29 della Norma Fondamentale .

Questo porta a una macroscopica discrinazione riguardo alle donne sposate con stranieri (senza perdita della originaria cittadinanza iure matrimonii), già che due figli nati prima o a partire del 1.1.48 saranno in diversa situazione riguardo alla cittadinanza italiana. Chi è nato prima della predeta data rimane assoggetatto alla disciplina recante legge 555, la cui applicazione (secondo le S.U.) continua fino al 31 dicembre 1947, tutta volta che la legge 91 del 1992, non ha previsto la retroattività del art. 1, comma 1.
Anche di più, en tanto la interpretazione delle S.U. intende che la nuova discriplina non può aplicarse neppure ai raporti non essauriti, il figlio minore di donna cittadina, nato prima del 1948, non può ricevere la cittadinanza della sua madre iure comunicationis, neanche a far data da quello stesso giorno (1º gennaio 1948).

La Sezione I, Civile, ha stabilito che sono cittadini i figli di cittadina italiana nati a prima del 1948, ma a partire del 1º de 1948, già che essendo minori a quella data la relazione di filiazione è ancora pendente, e non è esaurita, non essendo passata in giudicato.

Il potere legislativo chiamato a dotare allo Stato di una nuova norma sulla cittadinananza, al sancire la attuale legge 91 del 1992, esclude l’effetto retroattivo de la norma (art. 20, salvo quel che dirò infra), de forma tale che avendo la possibilità di rimediare tutto ha lasciato esclusi della cittadinanza italiana ai figli delle donne cittadine nati prima del 1948, non ostante conoscere la sentenza n. 30/83, che aveva dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 1, comma 1 della legge 555.

Fino a qui si potrebbe pensare che è statu dimenticato il problema, e si deve stare alla interpretazione dai tribunali. Ma la discriminazione macroscopica che torna illegitimamente incostituzionale la legge 91/92 sorge del proprio testo. Nel articolo 3, comma 1 determina che “Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza”. Nel comma 2 aggiunge che questa disposizione “...si applica anche in relazione a gli adottati prima della data d’entrata in vigore de la presente legge”.

In conseguenza è stato previsto l’effetto retroattivo soltanto per l’adozione, ma non per i figli già nati delle donne che sonno state ininterrottamente cittadine italiane, per non avere perso la cittadinanza jure matrimonio.

Una cittadina italiana, sposata con uno straniero che non comunichi a essa sua propria cittadinanza, può avere un figlio cittadino ed un altro non d’accordo alla data di nasita. I minori adottati dallo stesso matrimonio avranno tutti la cittadinanza italiana comunicata dalla sua madre.

Si discrimina al figlio proprio riguardo al suo fratello e all’adottato. Questa situazione può portare all’incostituzionalità de la legge 91 del 1992 con un nuovo intervento della Corte Costituzionale.

Le Sezioni Unite, dando preminenza al principio d’irretroattività (art. 136, Cost.) sull’uguaglianza davanti la legge, l’uguaglianza tra i sessi e l’uguaglianza tra i coniugi (art. 3, 29 y cc. della Costituzione), afetano gravemente questi diritti i quali sono incaricate di proteggere.



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